Sportello Fiscale AdV non è un servizio sostitutivo dell’opera dei Professionisti incaricati per la consulenza contabile, tributaria, legale e del lavoro alla specifica Impresa e per la gestione dei relativi adempimenti e dichiarativi. Sportello Fiscale AdV è un servizio redazionale di ricerca dottrinale a supporto, principalmente, degli aspetti più complessi e specifici del diritto fiscale relativo alle Agenzie di Viaggi e Turismo, anche se a volte sono trattati anche elementi di fiscalità generale ritenuti di particolare interesse. Ove non sia diversamente e specificamente indicato, i documenti che seguono si intendono redatti per esperienza acquisita dai senior advisors in business & fiscal administration di ©F. Scotti & Partners 1981 e non costituiscono pareri professionali asseverati (Cassaz. n.11545/2012 e L. n. 4/2013). Questi ultimi potranno essere emessi, riservatamente su richiesta del singolo Cliente e sullo specifico argomento richiesto, dai Professionisti del Centro Studi ©F. Scotti & Partners 1981 abilitati come per legge.

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Argomento

Istante : Agenzie di viaggi clienti del Sistema ©ADVMANAGER e agenzie di viaggi associate ASSOVIAGGI CONFESERCENTI

La presente miniguida e le altre pubblicate o corso di pubblicazione derivano dall’esperienza accu-mulata in 53 anni di attività (1971) a contatto con oltre 1.000 PMI del turismo organizzato e, più re-centemente, dalle agenzie di viaggi clienti del Sistema ©ADVMANAGER a partire dal 2018, primo anno di mercato di questo innovativo servizio, e dalle agenzie di viaggi associate ASSOVIAGGI CONFESERCENTI di cui siamo consulenti fiscali dal 2022. Dopo il biennio (2020-2021) dello stato di emergenza Covid-19, una certa percentuale di agenzie clienti (variamente costituite: imprese individuali, società di persone, società di capitali) hanno con-seguito uno sviluppo degli affari con incrementi anche rilevanti rispetto all’anno pre-crisi 2019. Il ri-svolto della medaglia è stato l’altrettanto rilevante aumento del carico fiscale e contributivo, la cui percezione è stata aumentata da...

La nostra analisi

Il risvolto della medaglia è stato l’altrettanto rilevante aumento del carico fiscale e contributivo, la cui percezione è stata aumentata dal fatto che, non avendo versato acconti d’imposta per l’anno 2022 (giustamente, in quanto nel 2021 non c’erano stati in genere utili fiscali), fra il luglio e il novembre 2023 si sono accumulati in pratica i carichi di due intere annualità: l’intera imposta del 2022 e il 100% di acconto per il 2023. E lo stesso per i contributi Inps. Ma a parte la contingenza di questo accumulo, resta il problema generale di come dare il giusto assetto istituzionale e fiscale alla propria Impresa alla luce delle sempre nuove e più aggressive normative, sia fiscali e previdenziali che amministrative e civilistiche. Atteso che sull’argomento esiste una assai vasta letteratura che discute ogni dettaglio e in particolare le differenti interpretazioni de...

Argomento

Istante : Agenzie di viaggi clienti del Sistema ©ADVMANAGER e agenzie di viaggi associate ASSOVIAGGI CONFESERCENTI

La presente miniguida trae spunto da una segnalazione pervenutaci da G.G., agente di viaggi del Triveneto, che viene commentata nel § 9 di questo documento. Successivamente M.V. agente di viaggi laziale si ha sottoposto il quesito commentato nel § 10. Completano la miniguida un file allegato con alcune esemplificazioni grafiche. La presente miniguida e le altre pubblicate o corso di pubblicazione derivano dall’esperienza accu-mulata in 53 anni di attività (1971) a contatto con oltre 1.000 PMI del turismo organizzato e, più re-centemente, dalle agenzie di viaggi clienti del Sistema ©ADVMANAGER a partire dal 2018, primo anno di mercato di questo innovativo servizio, e dalle agenzie di viaggi associate ASSOVIAGGI CONFESERCENTI di cui siamo consulenti fiscali dal 2022....

La nostra analisi

La normativa nazionale di base per l’imposta comunale sulla pubblicità è il D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni e integrazioni. L’imposta si applica:   i)       sui messaggi pubblicitari, visivi e/o acustici, diffusi all’esterno in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibili e diversi da quelli assoggettati al diritto sulle pubbliche affissioni. Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi e/o di migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato;   sono quindi esenti le insegne e i messaggi di associazioni culturali, sportive dilettantistiche, comitati ed enti vari senza scopo di lucro, quindi in possesso di solo codice fiscale, ma non di partita Iva;   a meno che tali enti non svolgano attività considerate comunque oggettivamente com...

Argomento

Istante : Agenzie di viaggi clienti del Sistema ©ADVMANAGER e agenzie di viaggi associate ASSOVIAGGI CONFESERCENTI

La presente miniguida trae spunto da una segnalazione pervenutaci da G.G., agente di viaggi del Triveneto, che viene commentata nel § 9 di questo documento. Successivamente M.V. agente di viaggi laziale si ha sottoposto il quesito commentato nel § 10. Completano la miniguida un file allegato con alcune esemplificazioni grafiche. La presente miniguida e le altre pubblicate o corso di pubblicazione derivano dall’esperienza accu-mulata in 53 anni di attività (1971) a contatto con oltre 1.000 PMI del turismo organizzato e, più re-centemente, dalle agenzie di viaggi clienti del Sistema ©ADVMANAGER a partire dal 2018, primo anno di mercato di questo innovativo servizio, e dalle agenzie di viaggi associate ASSOVIAGGI CONFESERCENTI di cui siamo consulenti fiscali dal 2022....

La nostra analisi

La normativa nazionale di base per l’imposta comunale sulla pubblicità è il D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni e integrazioni. L’imposta si applica:   i)       sui messaggi pubblicitari, visivi e/o acustici, diffusi all’esterno in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibili e diversi da quelli assoggettati al diritto sulle pubbliche affissioni. Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi e/o di migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato;   sono quindi esenti le insegne e i messaggi di associazioni culturali, sportive dilettantistiche, comitati ed enti vari senza scopo di lucro, quindi in possesso di solo codice fiscale, ma non di partita Iva;   a meno che tali enti non svolgano attività considerate comunque oggettivamente com...

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Istante : [B.B. addetta amministrativa d’agenzia nella città metropolitana di Milano ci sottopone quanto segue]

Buongiorno, allego e/c (Easy Market, Expedia, Booking.com) e volevo sapere se queste spese (anche se non sono fatture) rientrano nel conteggio dell'IVA come acquisti 74ter a deduzione delle nostre fatture 74ter per pacchetti turistici. Segue richiesta di delucidazioni precedente email. Caso extracee: acquisto biglietti più servizi per un viaggio a Dallas; fatturo al mio cliente art. 74ter € 17.940,00 e compero biglietti per € 16.619,00. in questo caso è tutto fuori campo IVA per cui non sono te-nuta a pagare l'IVA sulla differenza tra costo e acquisto. Caso Intracee: vendo pacchetto per € 18.450,00-, acquisto servizi da Easy Market per € 15.300,00-, sulla differenza di € 3.150,00 scorporo l'IVA del 22% € 569,00 che verso all'Erario, però da questa cifra posso detrarre l'IVA su altri costi....

La nostra analisi

1. Principali riferimenti normativi: i)       art. 74ter del DPR n. 633/1972 (istituito con il DPR n. 24/29.01.1979 e modificato con il D. Lgs. n. 313/02.09.1997 art. 9); ii)      circolare Ministero delle Finanze n. 30/24.06.1980 (primo documento di prassi sul regime 74ter); iii)    DM n. 340/30.07.1999 (regolamento attuativo del regime 74ter aggiornato).   2. Giustificativi di spesa accettabili come documenti d’acquisto. In considerazione del fatto che nell’organizzazione di pacchetti turistici gli acquisti possono essere effettuati in qualsivoglia Stato del mondo, con le più varie normative e consuetudini fiscali, spesso non è possibile ottenere fatture d’acquisto redatte secondo le formalità italiane.   Per questa ragione il comma 2 dell’art. 74ter recita: “Ai fini della determinazione dell'imposta sulle operazioni indicate nel comma 1, il corri...

Argomento

Istante : [A.S. agente di viaggi in Sardegna ci sottopone quanto segue]

Avremmo bisogno di un consulto da un professionista che sia specializzato in vendite e-commerce dal punto di vista contabile/amministrativo. Cerco di spiegare la nostra esigenza: siamo un tour operator che lavora da diversi anni e da poco abbiamo creato su una piattaforma (WIX) un mini sito che vende delle giornate di guida a Tokyo e Kyoto. I clienti quindi acquistano e pagano direttamente dal sito. E' una prassi che normalmente non facciamo perchè nel sito "ufficiale" non c'è la possibilità di gestire un pagamento; il cliente vede le nostre proposte, invia una richiesta e viene contattato dal nostro staff per la gestione della prenotazione. La gestione contabile di queste vendite online per noi è una novità e vorrei capire, ad esempio, se bisogna fatturare ad ogni singolo cliente che fa l'acquisto o se si può gestire la cosa in maniera più "semplice". Purtroppo questo mini sito ...

La nostra analisi

Il presente riscontro alla questione posta dall’agenzia istante non può che limitarsi a un inquadramento normativo generale. Per procedere oltre occorrerebbe una intervista diretta con i responsabili dell’agenzia da cui trarre informazioni essenziali sulla situazione commerciale, organizzativa e amministrativa attuale e sulle prospettive future. Sinteticamente:   i)       dimensioni attuali dell’attività;   ii)      quali prodotti vengono attualmente promozionati online per essere poi finalizzati in modo tradizionale;   iii)    quali sono le aree di mercato verso le quali avviene la promozione attuale e verso quali tipologie di clientela (individuali o gruppi);   iv)    quali tipi di contratti di viaggio (intermediazione? compravendita in regime Iva ordinario? organizzazione e/o compravendita in regime Iva del margine 74ter?) vengono attualmente f...

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Istante : [Da G.D. commercialista in Sicilia]

Buongiorno, scrivo per una consulenza fiscale riguardante le fatture di acquisto intra e extra CEE, per ser-vizi su pratiche 74ter. Il cliente, un'agenzia di viaggio, riceve una fattura per l'acquisto di un servizio da for-nitore americano. Tale fattura cartacea, andrebbe integrata con autofattura ed inviata allo SDI con codice TD17 (emessa dall'agenzia)? Inoltre, vale ancora la regola della soglia dei 5.000 euro per singola fattura, per gli extra UE se non territorialmente rilevanti IVA? Grazie....

La nostra analisi

Pur avendo già trattato la materia sollevata dal collega siciliano in più documenti pregressi, riteniamo opportuno ripeterci in quanto constatiamo che sulla gestione fiscale delle fatture ricevute da fornitori con sede fiscale estera sussistono tuttora varie zone d’ombra e soprattutto una ancora non chiara valutazione degli effetti economici del regime Iva 74ter, quando tali acquisti effettuati presso fornitori esteri, quali sono per esempio le più diffuse piattaforme online per la prenotazione di servizi alberghieri e di una molteplicità di servizi turistici sul territorio, sono territoriali in Italia e vengono utllizzati, come nel caso del quesito in oggetto, per la formazione di pacchetti turistici. In effetti ogni quesito, pur rimandando nella sostanza agli stessi principi normativi, offre esemplificazioni e sfumature diverse che possono essere chiarificatorie. Riguardo ai do...

Argomento

Sono l'amministratore di una piccola società Srl che opera come tour operator in Sicilia. Volevo sapere se la mia società può aderire al nuovo regime Iva agevolato per le PMI in vigore dal 01/01/2025. Premetto che operiamo solo ed esclusivamente all'interno del territorio italiano anche se vendiamo i nostri pacchetti turistici a clientela straniera. Il nostro fatturato non supera gli € 85.000/anno. Resto in attesa di vs. cortese riscontro....

La nostra analisi

  L’istante si riferisce al nuovo regime speciale Iva per le piccole imprese (SME – Small and Medium Enterprise scheme) introdotto dalla Direttiva UE 2020/285 con avvio a partire dal 1° gennaio 2025, che mira a semplificare gli obblighi fiscali per le imprese di minori dimensioni che operano in più Stati all'interno dell'Unione europea. In sintesi:   ·        esenzione Iva: le piccole imprese potranno vendere beni e servizi senza applicare l’Iva ai clienti;   ·        semplificazione degli obblighi fiscali: procedure più snelle per la gestione della dichiarazione Iva;   ·        ma: rovescio della medaglia, chi sceglierà l’esenzione perderà il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti correlatii alle forniture esenti.   La citata direttiva implementa a livello UE il regime attualmente previsto, solo in ambito domestico, per ...

Argomento

Istante : [Quesito posto da S.M. commercialista in centro Italia]

Ho un dubbio riguardo al trattamento Iva di un acquisto di crociera da parte di un'agenzia di viaggi ubicata sul territorio italiano, dal fornitore MSC Crociere ubicato in territorio Svizzero. Il mio dubbio è il seguente: devo effettuare la contabilizzazione applicando l'Iva sulla fattura ricevuta da MSC Crociere dalla Svizzera? Se sì, questo comporta che l'agenzia di viaggi si troverà a versare l'Iva corrispondente avendo l'agenzia utilizzato questa crociera per pacchettizzare un tour per i suoi clienti? Specifico meglio: applicando l'agen-zia di viaggi la contabilizzazione in reverse charge del servizio crociera, si troverà ad avere Iva acquisti in-detraibile quindi pertanto a versare la corrispondente Iva integrata in fattura?...

La nostra analisi

Da Sportello Fiscale AdV n. 97 del 10.01.2025 “La gestione contabile e fiscale delle operazioni con l'estero delle agenzie di viaggi”, al quale rimandiamo per l’analisi di dettaglio, riproduciamo il prospetto che segue al fine di individuare gli adempimenti richiesti per gli acquisti da fornitori esteri.     Ci limitiamo a ricordare che i servizi turistici rientrano quasi tutti fra i “servizi speciali” per i quali il principio di territorialità deroga dalla regola del committente di cui all’art. 7ter del DPR n. 633/1972 per seguire invece la regola del luogo di prestazione di cui agli artt. 7quater e 7quinquies. Fra essi troviamo hotel, trasporti di persone, ristoranti, autonoleggi, altri servizi a terra, che pertanto sono irrilevanti ai fini Iva in Italia se sono prestati all’estero (operazioni non soggette).     Norme Iva: sfondo rosa.   Norme “nuovo est...

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Istante : [Quesito posto da T.Z. per conto di agenzia di viaggi incoming siciliana]

L’istante è il consulente tecnico dell’agenzia ed è abbonata al servizio Fiscalfocus, che in data 22.03.2025 ha pubblicato un commento alla risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 80/21.03.2025 dal titolo “Regime IVA agenzie di viaggio e turismo. art. 74ter comma 5–bis, singole prestazioni di servizi turistici ef-fettuati da altri soggetti precedentemente acquisite nella disponibilità dell'agenzia''. L’istante chiede se loro come tour operator possono utilizzare il 74ter anche per i singoli servizi (camere, nolo, auto, voli, ecc.) in Italia che poi possono entrare in un pacchetto (74ter) oppure essere venduti come singoli servizi in favore dei clienti, fra i quali agenzie di viaggi oppure privati consumatori italiani, UE o ex-tra UE. Ritengono che sarebbe megio per loro trattare sia i pacchetti sia i servizi singoli in regime Iva 74ter....

La nostra analisi

La risposta ad interpello n. 80 dell’Agenzia delle Entrate può essere un utile documento di prassi utilizzabile in caso di future controversie, ma a nostro parere nulla innova sull’argomento (né peraltro i documenti di prassi sono  fonte di innovazione normativa). Di rango prevalente è invece la sentenza della Corte di Giustizia UE C-108/22 del 29.06.2023, giustamente richiamata dall’Agenzia delle Entrate, che è così sintetizzable: “I servizi di alloggio acquistati in nome e per conto proprio dalle agenzie di viaggi per essere rivenduti ad altri operatori sono assoggettabili al regime speciale IVA del margine, anche in assenza di altri servizi aggiuntivi”.    La CGUE parla di servizi di alloggio perché quella era la materia direttamente a lei sottoposta, ma nel prosieguo enuncia un più importante principio generale: “L’obiettivo essenziale delle norme relative...

Argomento

Istante : [Quesito posto da G.G. agente di viaggi del Triveneto]

Mi rivolgo nuovamente a voi per un chiarimento. Su richiesta di un cliente mi capita di dover noleggiare un pullman (fatturato come servizio singolo) per seguente trasporto di un gruppo 45 persone: 1 giugno: Milano – Lugano – Milano; 4 giugno: Milano-Ispra-Milano. Essendo un servizio eseguito in base ad un unico contratto, tutto il servizio può essere trattato/fatturato come servizio internazionale? Certe ditte lo fanno, altre dicono che non si può. Va bene che viviamo nella Repubblica delle banane, ma possibile che in Italia esista sempre tanta confusione o è tanta ignoranza?...

La nostra analisi

Abbiamo riportato l’ultima colorita frase dell’agente di viaggi del Triveneto perché ci porta a ricordare che in realtà la materia della territorialità Iva nei servizi è una delle più complesse e complicate da normare, volendo  raggiungere lo scopo di ripartire equamente l’imposta fra gli Stati UE aderenti, ed è il risultato di lunghe discussioni e documenti di prassi.    Come abbiamo avuto modo di chiarire già in precedenti documenti, il servizio in oggetto, ad onta del termire di uso comune di “noleggio”, è in realtà un servizio di trasporto di passeggeri come da artt. 1678 e seguenti del codice civile, che ricorre quando "un soggetto trasferisce persone o cose da un luogo ad un altro mediante una propria organizzazione di mezzi e di attività personali e con l'assunzione a suo carico del rischio del trasporto e della direzione tecnica dello stesso", l’ADE n...

Argomento

Istante : [Quesito posto in questo periodo da numerose agenzie di viaggi]

I quesiti pervenuti chiedono come si devono comportare le agenzie di viaggi in relazione a questo recente provvedimento ...

La nostra analisi

Come riporta l’Ufficio Fiscale Confesercenti, fra le novità introdotte dalla nuova Legge di Bilancio del 2025 una delle più rilevanti per gli esercenti è quella relativa all’obbligo del collegamento elettronico fra i POS (cioè le varie tipologie di dispositivi utilizzati per l’accettazione dei pagamenti elettronici) e i registratori di cassa telematici fiscalizzati presenti nel punto vendita (cioè i dispositivi certificati utilizzati per l’emissione dei documenti commerciali e l’invio all’Agenzia delle Entrate dei corrispondenti corrispettivi elettronici). Tale collegamento dovrà essere operativo col prossimo 01 gennaio 2026 ed è teso a monitorare in maniera automatica la coerenza fra i documenti commerciali emessi dall’esercente (che dal 01.07.2019 hanno gradualmente sostituito i precedenti scontrini e ricevute fiscali) e i pagamenti elettronici ricevuti. Sono qu...

Argomento

Istante : [Quesito posto in questo periodo da numerose agenzie di viaggi]

I quesiti riguardano sostanzialmente se le agenzie di viaggi e turismo, che stanno ricevendo proposte in merito dai loro assicuratori. rientrino o meno in quest’obbligo....

La nostra analisi

Per inquadrare il problema abbiamo chiesto supporto, all’interno del nostro Centro Studi, a Borghini e Cossa  Insurance Broker, attualmente diretto dal Dr. Michele Cossa, da decenni specializzato nello specifico settore del turismo organizzato e con il quale da oltre trent’anni collaboriamo.     L’origine del provvedimento è il “Regolamento recante le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali” di cui al DM n. 18/30.01.2025 (Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27.02.2025) e questa ne è la sintesi..   Ambito di applicazione dell’obbligo assicurativo. Dal 31.03./2025 tutte le imprese (tranne quelle agricole di cui all’art. 2135 del codice civile) con sede legale in Italia e iscritte nel Registro delle Imprese, devono stipulare una idonea polizza assicurativa per proteggere i propri beni materiali da calamità naturali. Sono dun...

Argomento

Istante : [Quesito posto da P.P. agente di viaggi laziale]

Domanda elementare: alla luce delle ultime risoluzioni e indicazioni sulle modalità applicative del 74ter, se fornisco ad un cliente che me ne fa richiesta, villa in Phuket acquistata direttamente, hotel in Bangkok da Expedia Taap, biglietti da sito AirAsia, biglietti da mia IATA Amadeus, assicurazione, posso emettere 74Ter? In caso contrario come occulto il mio markup? Grazie....

La nostra analisi

a) Apparentemente il quesito potrebbe sembrare addirittura banale, posto che come è ormai ben noto la fornitura ad uno stesso cliente di più servizi turistici per uno stesso viaggio, e nel caso in esame di più trasporti e soggiorni con destinazione Thailandia, costituisce un pacchetto turistico:   ·        sia ai sensi del vigente D. Lgs. n. 62/2018 art. 33 lettera c) di recepimento della Direttiva UE n. 2302/2015;   ·        sia ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 111/1995 che, anche se decaduto, è tuttora paradossalmente richiamato nella vigente legge Iva italiana.   Tale pacchetto va quindi assoggettato al regime Iva 74ter o regime del margine, di cui al DM n. 340/1999;     b) E’ anche utile richiamare il talvolta dimenticato art. 51ter del predetto D. Lgs. n. 62: “Se l'organizzatore è stabilito al di fuori dello Spazio economico europeo [Stat...

Argomento

Istante : [Legge di Bilancio 2025 art. 1 comma 860 e informative dai Registri delle Imprese]

Dopo l’obbligo di PEC per le imprese arriva ora quello per i loro amministratori e liquidatori. Abbiamo pub-blicato per tempo (15.01.2025) una prima versione del presente documento in quanto poteva essere di uti-lità immediata per gli imprenditori turistici che ci leggono, tuttavia nei successivi sei mesi dell’anno sono venuti dal MIMIT e dai Registri delle Imprese presso le CCIAA italiane molteplici dettagli interpretativi e operativi (non sempre univoci), che andiamo ora a riferire....

La nostra analisi

Aggiornata con la nota n. 43836/12.03.2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e con le disposizioni interpretative/operative della CCIAA di Milano-Monza Brianza-Lodi al 25.06.2025   La legge di bilancio 2025 al comma citato modifica l’art. 5 comma 1 del D.L. n. 179/18.10.2012 e dispone l’estensione dell’obbligo di possedere un domicilio digitale “agli amministratori di imprese costituite in forma societaria”. Lo scopo della previsione, spiega la relazione illustrativa, é di garantire una comunicazione tra imprese e Pubblica Amministrazione ufficiale, tracciabile e sicura. In questo modo, inoltre, si uniforma l'uso della PEC tra tutte le tipologie di imprese, favorendo l'integrazione nel sistema digitale nazionale.     Per la verità il domicilio digitale, in teoria, può costituirsi alternativamente nelle seguenti due modalità.     Indirizzo elettr...

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Istante : [E.C. agente di viaggi in Piemonte ci riferisce quanto segue]

La nostra agenzia svolge in prevalenza attività di organizzazione di viaggi propri con destinazione estero. per lo più fuori UE e più raramente in Italia o verso destinazioni UE. Ora abbiamo cambiato gestionale e ci viene detto che per poter inserire le pratiche a cavallo 2024/2025 sul nuovo gestionale dobbiamo visualiz-zare l’informazione circa l’invio all’Agenzia delle Entrate dei file XML delle autofatture relative alle fatture passive estere, infatti per le stesse la normativa prevede l'obbligo di trasmissione all'Ufficio delle Entrate di un file XML (TD17). Il sistema di interscambio, ricevuto il documento emettere una ricevuta di consegna e successivamente trasmette una e-fattura passiva....

La nostra analisi

La materia della gestione fiscale delle fatture ricevute da fornitori con sede fiscale estera era stata da noi trattata a suo tempo, subito al momento (01.07.2022) dell’entrata in vigore del cosiddetto “nuovo esterometro”, con l’articolo in Rubrica Fiscale L’agenzia di Viaggi del 09.09.2022 e, per gli associati Assoviaggi, con lo Sportello Fiscale del 25.08.2022 . Successivamente erano poi seguiti numerosi articoli di dettaglio in risposta a quesiti specifici pervenuti sia dalle agenzie di viaggi che dai loro consulenti. Constatando tuttavia che ancora oggi restano dubbi da chiarire sull’argomento, riteniamo utile approfittare del quesito posto dall’agenzia istante per farne una sintesi schematica, ma completa, evidenziando alcuni punti che richiedono una certa attenzione.   Il prospetto che segue riassume in un unico colpo d’occhio tutta la materia che andiamo di se...

Argomento

Istante : [M.R. dal Triveneto, P.Z. dall’Emilia Romagna e poi numerose altre agenzie ci segnalano quanto segue]

Alcuni tour operator e vari intermediari assicurativi che pagano compensi provvigionali alle agenzie di viaggi per la “vendita” di polizze assicurative, stanno inviando comunicazioni per chiedere, a fronte del pa-gamento di compensi provvigionali per l’emissione di polizze assicurative viaggi, l’emissione di fatture as-soggettate a ritenuta d’acconto e in qualche caso anche assoggettate ad Iva con aliquota del 22%....

La nostra analisi

[Con un aggiornamento Alpitour/ASTOI Confindustria Viaggi del 14.01.2025] Nella storia evolutiva dell’industria del turismo in generale e delle agenzie di viaggi in particolare, quindi a partire degli anni ’60 dello scorso secolo (quando ci venne negata l’allora licenza di PS per l’apertura di una agenzia di viaggi nella città di Pavia perché “c’è già, l’agenzia di viaggi”, fu la risposta letterale ricevuta), anche le assicurazioni per turisti in agenzia hanno avuto la loro notevole evoluzione normativa. Solo col D. Lgs. n. 209 del 07.09.2005 i precedenti servizi di assistenza ai turisti in viaggio sono entrati formalmente nel mondo assicurativo e quindi nella tutela regolatoria dell’IVASS (allora ISVAP) con l’istituzione del “ramo assicurativo 18 -  assistenza”, dopo che varie Compagnie si erano venute affiancando ai pochi precedenti attori del settore. ...

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Istante : (L.V. agente di viaggi in Toscana si trova alle prese con questa situazione)

Siamo un tour operator, organizziamo quasi esclusivamente viaggi e tour in Italia e abbiamo da poco ac-quistato un minivan a 9 posti da dedicare al trasporto dei nostri clienti, in genere (ma non solo) italiani, fino ai luoghi di vacanza, oppure per trasferimenti locali da porti, aeroporti e stazioni ferroviarie. Ora abbiamo visto che la Regione Toscana ha dichiarato illegittima questa attività in quanto sarebbe riservata aigli ope-ratori NCC (noleggio con conducente). Come ci dobbiamo comportare?...

La nostra analisi

Prescindendo dalle normative risalenti alla prima metà del Novecento, quando il turismo era altra cosa, la regolamentazione dell’attività delle agenzie di viaggi e turismo era stata definita una prima volta dalla Legge Quadro per il Turismo n. 217/17.05.1983, la quale recitava all’art. 9: “Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge n. 1084/27.12.1977”.   Nel 2001 arrivava una svolta radicale (“verso la confusione”, a nostra modesta opinione). Dapprima  veniva emanata la nuova Legge Quadro nazionale n. 135/29.03.2001 "Riforma della legislazione na...

Argomento

Istante : [M.R. agente di viaggi in Friuli Venezia Giulia ci chiede chiarimenti su questa notizia di stampa]

La notizia si riferisce alla sentenza n. 555/20.12.2023 della Corte d’Appello di Firenze in tema di contribuzione previdenziale del socio lavoratore di SRL, che conferma quanto già stabilito dalla sentenza di primo grado del Tribunale di Arezzo n. 3/2022 e ribalta una prassi consolidata assai gravosa per gli imprenditori, che quindi vi hanno dedicato grande attenzione....

La nostra analisi

Rifacendoci al § 6 della nostra miniguida L’ottimizzazione fiscale delle Agenzie di Viaggi e Turismo, 2° ed. dell11.11.2024, richiamiamo che l’imprenditore del commercio è tenuto ad iscriversi alla sezione Inps IVS Commercianti, la quale è assoggettata a contribuzione previdenziale con aliquota del 24,48% (nel 2024), con un contributo minimo annuale di € 4.515,43 (nel 2024) pari al reddito virtuale di € 18.415,00 (nel 2024), come da circolare Inps n. 33/07.02.2024. Oltre € 55.008,00 di reddito l’aliquota sale al 25,48%, mentre si azzera oltre € 91.680,00 oppure oltre € 119.650,00 (dipende dalla data di iscrizione all’IVS Commercianti, se prima o dopo il 01.01.1996).   Ma è questione annosa il perché e come il predetto principio coinvolga e si applichi ai soci e agli amministratori di Società a Responsabilità Limitata (SRL).     La fonte dell’impos...

Argomento

Istante : [Quesito postoci al TTG 2024 di Rimini]

Durante il TTG dello scorso ottobre a Rimini ci è stato posto il problema di come gestire i voucher di welfa-re aziendale, rilasciati da società di gestione del welfare come per esempio Edenred, Eudaimon, AON, che i clienti portano in agenzia chiedendo di utilizzarli per il pagamento di viaggi....

La nostra analisi

Il  welfare aziendale, ovvero quell’insieme di benefit e servizi forniti da un’azienda ai propri dipendenti (e talvolta anche ai loro familiari) come forma integrativa della normale retribuzione monetaria, ha avuto una forte spinta da alcuni provvedimenti legislativi del 2016 e 2017 e sta assumendo un ruolo e un volume via via crescenti, sì da portare l’Italia ai primi posti in Europa nell’utilizzo dello strumeno. Tuttavia, poiché si tratta di benefit deducibili per l’impresa ed esentasse per il percepiente a condizione che vengano rispettate alcune regole dettate dalla norma fiscale, l’Agenzia delle Entrate sta applicando controlli sempre più rigorosi al fine di evitarne utilizzi irregolari.    Più precisamente, i voucher welfare devono obbedire alle seguenti regole.   ·        Devono essere messi a disposizione della generalità o di categorie di dipen...

Argomento

Istante : [Mercato]

Il territorio dell’Unione Europea ai fini Iva costituisce una informazione di fondamentale importanza al fine di individuare la destinazione fiscale di un servizio turistico o di un pacchetto turistico, da cui dipende la classificazione Iva dell’operazione. Tuttavia l’individuazione di tale territorio non è sempre immediata, anche a causa del sovrapporsi, sul continente europeo, di differenti entità sovranazionali e di numerosi ac-cordi bilaterali complessi e in costante evoluzione, talché è purtroppo facile trovare sulle molteplici fonti web informazioni non aggiornate e inesatte....

La nostra analisi

Esaminiamo quindi in sintesi le principali entità territoriali e gli accordi sovranazionali attualmente vigenti in Europa, aventi riflessi sugli scambi economici e finanziari.   Unione Europea. Il territorio politico dell’UE è costituito dai 27 Stati raffigurati in verde nella mappa a pag. 1 ed elencati nella tabella 2, in cui sono indicati anche gli Stati che utilizzano l’EURO. Da notare che alcuni Stati possiedono anche alcuni territori d’Oltremare al di fuori del continente europeo, ciascuno con una specifica regolamentazione.     Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA). Organizzazione interstatale volta a promuovere il libero scambio e l'integrazione economica tra i quattro Stati membrii: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera.     Spazio Economico Europeo (SEE). Raggruppa i 27 Stati dell'Unione Europea più tre Stati membri dell'Associazione Europea ...

Argomento

Istante : [Mercato]

Prosegue il lavoro del Ministero del Turismo per completare le verifiche delle istanze e pervenire all’assegnazione finale dei contributi destinati al sostegno delle agenzie di viaggi e dei tour operator di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, cioè l’ormai famoso fondo dei 39 milioni che ha chiuso “l’epoca Covid-19”. Esponiamo di seguito una sintesi riassuntiva dei vari decreti ed avvisi emessi con l’indicazione delle prossime attività e scadenze all’attenzione delle imprese istanti....

La nostra analisi

Lo scorso 25.07.2024 il Ministero del Turismo aveva nuovamente convocato in riunione online i rappresentanti delle Associazioni di categoria, fra le quali Assoviaggi Confesercenti, per comunicare gli aggiornamenti della procedura di verifica delle istanze del Decreto 39 milioni, la quale sta procedendo con una certa lentezza anche in ragione della complessa documentazione da verificare.     A seguire, in data 31.07.2024 con il decreto prot. n. 0042236/2024 il Ministero ha pubblicato un aggiornamento delle verifiche, come da nuovo Allegato A che trovate in formato file PDF nell’area NOTIZIE > IN PRIMO PIANO del sito Assoviaggi sotto questo linki e nella Bacheca Agenzie di ©ADVMANAGER.     Per consultare l’Allegato A e verificare lo status della propria istanza:   ·        premere contemporaneamente i tasti CTRL + F della tastiera del pc;   ·        d...

Argomento

Istante : [Segnalazione inviataci dalla Direzione Assoviaggi].

Da più parti ci viene richiesto un commento riguardo alla risposta dell’Agenzia delle Entrate, recentissima, ma già ampiamente attenzionata dai consulenti specializzati e dalla stampa di categoria, all’interpello n. 155 del 15 luglio 2024 dal titolo “Trattamento IVA dei pacchetti turistici e dei pacchetti ospitalità”, che gli interessati possono scaricare facilmente da internet e che affronta per l’n-esima volta alcuni punti critici di applicazione del regime Iva UE del margine per le agenzie di viaggi, in Italia l’art. 74ter del DPR n. 633/1972....

La nostra analisi

Occupandoci sin dall’origine della norma (1979-1980) dell’argomento regime Iva UE del margine (TOMS, Tour Operator Margin Scheme), in Italia l’art. 74ter del DPR n. 633/1972, abbiamo seguito costantemente i relativi problemi di applicazione e anche nel presente Sportello Fiscale abbiamo pubblicato interventi in merito. Ma dobbiamo comunque riportare il seguente recente commento super partes dell’Avvocatura Generale dello Stato: “Forse è onesto affermare che, nonostante il preconizzato obiettivo di semplificazione, la realizzazione di tale ideale nel contesto specifico del regime speciale delle agenzie di viaggio è ancora piuttosto lontana. Siffatto particolare regime è diventato uno dei settori più complessi dell’IVA…”.     La complessità della questione viene fra l’altro dal fatto che in Italia, dove vige un sistema di civil low di origine romana, quindi di...

Argomento

Istante : [Dalla provincia di Ascoli Piceno la consulente fiscale S.P. ci invia il seguente quesito].

Buongiorno, il quesito che dovrei sottoporre è relativo alle provvigioni di intermediazione dell’assicurazione viaggio. L’agenzia mia cliente acquista polizze assicurative viaggio per un determinato importo sul quale vengono riconosciute delle provvigioni come da estratto conto allegato. L’assicurazione dice che per que-sto importo che ci riconosce non dobbiamo fare nulla, al massimo un’autofattura. Il costo dell’assicurazione viene inserito in un pacchetto sogg. art. 74-ter. Dalla normativa sembrerebbe che la fat-tura andrebbe emessa nei confronti dell’assicurazione (come succede nei confronti di Trenitalia o di una società di trasporti, per esempio, le quali mi riconoscono un aggio), perché lei acquista un valore pagando-lo meno. Non è chiaro che tipo di trattamento debba subire questa provvigione. Deve fatturarla al 22%, o esente art. 10, oppure deve inserire il costo ...

La nostra analisi

Al fine di affrontare l’argomento proposto dalla collega suggeriamo la lettura dello Sportello Fiscale n. 36 del 29 aprile 2024 “La gestione delle assicurazioni in agenzia di viaggi”, che inquadra questo tipo di prestazioni sotto i vari profili: autorizzatorio, Iva, imposte dirette.     Ne ripetiamo qui le conclusioni sintetiche.   i)       Al fine di evitare l’iscrizione al RUI le agenzie cerchino di non trattare prodotti assicurativi con premi superiori ad € 200,00 per ciascuna polizza, limite ampiamente sufficiente per la grande maggioranza delle polizze per turisti offerte sul mercato.   ii)      In questo modo eviteranno anche di subire la ritenuta d’acconto sulla provvigione percepita e le conseguenti complicazioni contabili.   iii)    Si organizzino con i loro software gestionali per emettere, contestualmente alla contabilizzazione dei c...

Argomento

Istante : [La presente miniguida trae spunto da una segnalazione pervenutaci da G.G., agente di viaggi associato del Triveneto, che viene commentata al § 9 di questo documento].

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La nostra analisi

La normativa di base per l’imposta comunale sulla pubblicità è il D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni e integrazioni. L’imposta si applica:   i)       sui messaggi pubblicitari, visivi e/o acustici, diffusi all’esterno in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibili e diversi da quelli assoggettati al diritto sulle pubbliche affissioni. Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi e/o di migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato. Sono quindi esenti le insegne e i messaggi di associazioni culturali, sportive dilettantistiche, comitati ed enti vari senza scopo di lucro;   ii)      sui segnali stradali recanti la menzione della ditta, anche se non contengono messaggi pubblicitari, e quelli con i quali viene indicata agli automobi...

Argomento

Istante : [Varie agenzie di viaggi ci stanno segnalando in questi giorni quanto segue].

Alcune compagnie, agenti o broker assicurativi ci stanno chiedendo l’emissione della fattura per le provvi-gioni percepite sulle polizze emesse a favore dei nostri clienti, aggiungendo in alcuni casi anche la richie-sta di applicare la ritenuta d’acconto....

La nostra analisi

L’argomento in esame si riferisce alle polizze assicurative che le agenzie di viaggi rilasciano ai loro clienti quale servizio accessorio al viaggio o altro prodotto turistico acquistato, non ovviamente alle due polizze obbligatorie che l’impresa agenzia di viaggi deve contrarre in proprio per essere abilitata allo svolgimento dell’attività (polizza di responsabilità civile e fondo di garanzia). L’agenzia di viaggi è perfettamente legittimata a svolgere l’attività in argomento, che è però normata da una legge speciale, e cioè il Codice delle Assicurazioni Private ex D. Lgs. n. 209 del 07.08.2005 e successive modificazioni e integrazioni, la cui applicazione all’agenzia di viaggi risulta alquanto complessa.    1. Profilo autorizzatorio. Secondo la predetta norma di legge i soggetti che svolgono attività di intermediazione assicurativa devono essere iscritti al RU...

Argomento

Istante : [La Direzione Assoviaggi ci ha inviato in questi giorni la seguente segnalazione]

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una risposta ad interpello relativa all’imposizione Iva e alla certifica-zione fiscale dei corrispettivi provenienti dall’attività di trasporto urbano tramite trenini su gomma con finalità turistico-ricreative. L’Agenzia ha ritenuto che su tale attività debba essere applicata l’Iva nella misura del 10% e che la certificazione dei proventi possa avvenire tramite l’emissione di appositi biglietti....

La nostra analisi

Per meglio comprendere la posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate (ADE) nel caso specifico (risposta all’interpello n. 93 del 17.04.2024) riteniamo utile preliminarmente inquadrare in modo completo i servizi di trasporto e la loro gestione fiscale. Fra la numerosa documentazione di prassi prodotta sul tema dall’ADE troviamo utile, per la completezza dell’analisi, farci guidare dalla risposta all’interpello n. 530 del 06.08.2021.     Definizione del servizio di trasporto. Facendo riferimento al contratto di cui agli artt. 1678 e seguenti del codice civile, che ricorre quando "un soggetto trasferisce persone o cose da un luogo ad un altro mediante una propria organizzazione di mezzi e di attività personali e con l'assunzione a suo carico del rischio del trasporto e della direzione tecnica dello stesso", l’ADE nella citata risposta n. 530/2021 precisa che “il con...

Argomento

Istante : [Quesito pervenuto da M.B. agenzia di viaggi associata in provincia di Livorno]

Abbiamo bisogno urgentemente di sottoporvi le seguenti domande per verificare con quale codice e in quale campo di applicazione dell’aliquota IVA si incorre per i seguenti servizi. 1) Viaggio in bus con conducente con destinazione Germania, km percorsi in totale 2.700 di cui: 2.000 km in Italia e 700 km in Austria e Germania: i) per l’importo inerente ai km percorsi in italia applichiamo aliquota iva al 10% oppure esenzione N3.4? o altra dicitura/esenzione? ii) per l’importo dei km percorsi all’estero va bene esenzione iva N2.1 oppure si deve applicare la dici-tura E N3.4? 2) Fatturazione voli aerei: i) Nella fattura per pratiche di voli aerei destinazione Europa estrapolo dal conteggio dei km totali i km della tratta Italia mettendo in fattura la dicitura esenzione 2.1, mentre per la tratta estera in Eu-ropa applico e scrivo esenzione iva 3.4, oppure dobbiamo contemplare ...

La nostra analisi

Preliminarmente un chiarimento riguardo la tipologia del contratto di viaggio, che nei quesiti sottopostici non sembra sempre ben chiara, mentre invece è elemento sostanziale per poter inquadrare prima contabilmente e poi fiscalmente ogni transazione di servizi turistici. Escludiamo il contratto di organizzazione di pacchetti turistici in quanto negli esempi proposti sempre si parla di solo trasporto. Escludiamo anche il contratto di compravendita in regime 74ter, in quanto essendo i servizi territoriali in UE il margine di utile sarebbe sempre sottoposto all’aliquota Iva ordinaria del 22% (peggiorativa rispetto ad altri tipi di contratto). Restano il contratto di compravendita in regime Iva ordinaria e il contratto di intermediazione: vediamo come trattarli.   I trasporti rientrano nella categoria dei servizi, la cui normativa ai fini Iva è stata fortemente ridisegnata in sede ...

Argomento

Istante : [Il presente chiarimento è rivolto a tutte le agenzie associate ed è una integrazione dell’analisi di cui allo Sportello Fiscale n. 29 del 20 febbraio 2024].

Il riferimento normativo è l’Avviso del Ministero del Turismo n. 3421/24 del 06/02/2024 con il quale si ri-chiede ad alcune delle imprese che hanno presentato istanza di contributo per il cosiddetto “Decreto 39 milioni”, di presentare una autocertificazione entro le ore 12:00 del prossimo 08.03.2024. Si vedano inoltre le ultime FAQ pubblicate dal Ministero del Turismo lo scorso giovedì 29.02.2024....

La nostra analisi

Le integrazioni alle FAQ pubblicate dal Ministero del Turismo il 13.02.2024 e il 29.02.2024, confermano in modo più chiaro ed esplicito l’esistenza del doppio canale per l’ottenimento del contributo del cosiddetto “Decreto 39 milioni”, che rientra nella categoria degli “Aiuti di Stato” assoggettati a regolamenti e autorizzazioni UE:     ·       il primo canale è il regime “de minimis”: una sorta di “franchigia” per i sovvenzionamenti di modesta entità alle imprese private;     ·       il secondo canale è il regime che potremmo definire della “sovra-compensazione” di cui all’art. 107 punto 2.b) del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea): si basa sulla verifica che la somma dei sovvenzionamenti ricevuti in un certo periodo non siamo maggiori dei danni effettivi sofferti dall’impresa per calamità naturali ed eventi ecce...

Argomento

Istante : [Il quesito raccolto in questi giorni dal nostro Sportello Fiscale è il seguente]

Vorremmo chiarirci le idee ottenendo risposta a questa domanda che è soggetta a varie interpretazioni da più di 20 anni: volo di linea acquistato in nome e per conto del cliente che chiede di prenotare anche un hotel da corrispondente estero. Vediamo che ci sono due correnti di pensiero: • la prima, quella più diffusa, è di emettere al cliente una fattura 74ter; • la seconda è quella di emettere al cliente un E/C per il volo più fattura non imponibile art. 9 per i diritti; e successivamente, quando l'hotel è confermato, una fattura 7quater (N2.1) da fornitore estero. Qual’è la proceduta corretta, ma soprattutto più conveniente per l'ADV per non pagare Iva in più?...

La nostra analisi

La risposta al quesito è resa generica e complessa dalla mancanza di due informazioni essenziali ai fini Iva che servirebbero a mettere a fuoco il caso specifico: primo, se il cliente è italiano ed è una partita Iva, cioè una ditta; secondo, se la destinazione del volo più hotel è in uno Stato UE oppure fuori UE. Per questa ragione non è purtroppo possibile fornire una risposta semplice e secca su quale sia la soluzione più vantaggiosa per l’agente di viaggi. Come spesso accade nel tormentato panorama normativo delle agenzie di viaggi, le varie casistiche andranno valutate volta per volta da un consulente esperto. A meno di disporre di un software gestionale evoluto che contenga algoritmi di interpretazione fiscale in grado di fornire il margine netto della pratica, una volta che l’utente abbia inserito i parametri a lui noti: tipo di servizio, sua destinazione fiscale, nat...

Argomento

Istante : [Ci scrive E.V. di agenzia associata in provincia di Torino]

Vorrei approfittare per porre un quesito fiscale da cui non ne esco più, troppe versioni. Abbiamo un’azienda che ci richiede noleggi auto in tutto il mondo e fino ad ora ero riuscita ad evitare l’utilizzo di Fle-xible Auto che ha sede in GB e che dallo scorso anno fattura al netto, però senza alcuna dicitura in fattura né di causale iva, in teoria una 74ter con la dicitura sconto. Noi siamo italiani, l’azienda cliente è italiana, il fornitore è extra cee e il noleggio avviene in Germania area cee. Come dovrei fatturare secondo voi per non incorrere in pagamenti iva sul ns margine? La loro prov-vigione era esente art 7ter, se ora fatturo 74ter cee pagherei iva sul ns margine, c’è un’alternativa? Grazie per l’aiuto....

La nostra analisi

L’autonoleggio secondo le norme civilistiche. L’art. 3 comma 1 lettera c) della Direttiva UE n. 2302/2015, recepita in Italia col D. Lgs. n. 62/2018, inserisce l’autonoleggio fra le tre tipologie di servizi turistici cosiddetti “principali” (essendo gli altri due il trasporto e l’alloggio). Assemblando almeno due servizi appartenenti a tipoloigie diverse, ai fini dello stesso viaggio o vacanza, si viene a formare il “pacchetto turistico”. Ai fini del pacchetto vanno poi valutati gli altri servizi definiti accessori o integrativi e va ricordato che a questo fine i servizi finanziari e assicurativi non sono considerati servizi turistici, pertanto ancorché uniti ad un servizio turistico principale non formano mai pacchett.   L’autonoleggio secondo le norme Iva. L’art.7quater del DPR n. 633/1972 comma 1 lettera e) sottrae gli autonoleggi alla regola generale “de...

Argomento

Istante : [S.S. per conto di agenzia associata in provincia di Prato, istituita come SRL, ci invia il seguente quesito allegando due fatture esemplificative di (auto)fatture emesse da tour operator]

Ho un lapsus per quanto riguarda la commissione dei tour operators: se il viaggio inizia verso fine anno e si conclude l’anno successivo, la commissione a quale anno appartiene? Nelle 74ter regime speciale la competenza è dell’anno successivo, ma nei contratti con commissione? I ricavi nelle vendite di viaggi, servizi singoli o pacchetti sono sempre di competenza dell'anno in cui termi-nano i servizi? Invio in visione due autofatture, con dettaglio data fattura e periodo viaggio. Considerate, ovviamente, che questi documenti, nel mio cassetto fiscale, sono comunque arrivati nel 2024....

La nostra analisi

Per fare chiarezza in senso generale su questo apparente “groviglio” di situazioni occorre classificare le singole fattispecie in base a tre differenti parametri:   ·        competenza economica ai fini civilistici e delle imposte dirette, oppure ai fini del momento impositivo Iva;   ·        tipo di pratica, cioè di contratto di viaggio attivato (intermediazione, organizzazione e compravendita in regime Iva 74ter, compravendita in regime Iva ordinario);   ·        tipo di servizio (pacchetto turistico o servizio singolo).     Quanto precede e quanto segue vale nel regime di contabilità ordinaria vigente per l’agenzia istante in quanto società di capitali (SRL). Il caso delle imprese in contabilità semplificata richiederebbe una specifica e in parte differente trattazione.     1)    Il principio di competenza economica ai fini civ...

Argomento

Istante : [Il presente chiarimento è rivolto a tutte le agenzie associate]

Ha avuto una certa evidenza nelle ultime settimane anche sulla stampa (e non senza qualche approssi-mazione o confusione), l’Avviso del Ministero del Turismo n. 3421/24 del 06/02/2024, il quale richiede ad alcune delle imprese che hanno presentato istanza di contributo per il cosiddetto “Decreto 39 milioni”, di presentare una autocertificazione entro le ore 12:00 del prossimo 08.03.2024. Vediamo quindi di capire di cosa si tratta e quali sono le agenzie di viaggi che vi sono tenute....

La nostra analisi

L’autocertificazione richiesta deve essere redatta ai sensi dell’art. 107 comma 2.b) del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea) del 09.05.2008 ed ha lo scopo di prevenire meccanismi di sovra-compensazione, vale a dire che l’impresa riceva contributi ed altri benefici a fondo perduto maggiori rispetto al danno effettivo “arrecato dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali”.     Nello specifico del Contributo 39 milioni l’autocertificazione deve quindi contenere i seguenti dati (art. 3 comma 5 dell’Avviso del 06.02.2024):   a)     Margine Operativo Lordo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019. Tale importo corrisponde all’ammontare dell’utile ante interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA nella terminologia contabile internazionale).   b)     Margine Operativo Lordo nel period...

Argomento

Istante : [G.G. agente di viaggi associato Assoviaggi del Triveneto ci invia il seguente quesito].

Abbiamo clienti che desiderano versare somme in denaro a favore di coppie di sposi o amici singoli (anni-versari, onomastici, ecc.). I beneficiari verranno poi (vengono anche dopo un anno) in agenzia a prenotare il viaggio che desiderano. Non conoscendo la tipologia del viaggio che prenoteranno, come registro queste somme? Clienti conto anticipi per regali? Basta una ricevuta a chi ha versato la somma, presumo. Ma se i “donatori” pagano le loro quote online con bonifico bancario o link per carta di credito, devo fare una rice-vuta? Presumo che visto che i pagamenti sono tracciati al 100% non sia necessaria l’emissione di alcuna ricevuta....

La nostra analisi

Le operazioni descritte devono essere esaminate sotto un duplice aspetto: quello fiscale e quello delle normative antiriciclaggio. 1. Sotto il profilo fiscale, il pagamento di una somma per acquistare il diritto ad una prestazione futura è definito e normato, nei nuovi artt. 6-bis, 6ter, 6quater del DPR n.633/ 72, come buono-corrispettivo (chiamato anche gergalmente voucher): uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una prestazione di servizi e che indica, nel documento medesimo o nella relativa documentazione, fisica e/o elettronica, l’identità dei beneficiari ed i servizi da prestare, o le identità dei potenziali prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative. Ai fini dell trattamento fiscale i buoni-corrispettivi si distinguono in “monouso” oppure “multiuso”.   2...

Argomento

Istante : [L’agenzia associata in provincia di Roma di cui allo Sportello Fiscale n. 9, ci prospetta ora un nuovo aspetto dello stesso problema]

Per i nostri gruppi precostituiti con destinazione Italia abbiamo ottenuto da alcuni alberghi con i quali lavo-riamo abitualmente, delle buone dilazioni di pagamento. Ma se paghiamo dopo la partenza dei vari viaggi e riceviamo quindi fatture tardive dagli hotel, rischiamo di anticipare nelle pratiche 74ter molta Iva, che in realtà non sarebbe dovuta?...

La nostra analisi

Nella risposta allo Sportello Fiscale n. 9 avevamo trattato, per le pratiche in regime del margine 74ter, il tema del momento impositivo (o momento in cui l’operazione si considera fiscalmente effettuata) e dell’esigibilità dell’imposta da rinviarsi invece al mese successivo, scadenze che prescindono dalla eventuale emissione di fatture anticipate e/o incasso di acconti dal cliente. Il problema paventato dall’agenzia associata era quindi stato risolto lato cliente, ma viene ora riproposto lato fornitore, in ragione del problema fiscale generato dal vantaggio commerciale di poter effettuare pagamenti dilazionati al fornitore alberghiero.   In effetti per viaggi in Italia e verso destinazioni UE, i cui corrispettivi in regime del margine 74ter sono imponibili con aliquota Iva ordinaria del 22%, il problema esiste e va trattato con una certa cura per evitare l’inconveniente ...

Argomento

Istante : [C.C. e L.V., due agenzie associate rispettivamente in provincia di Roma e di Firenze, ci pongono un quesito analogo, che riassumiamo come segue]

Siamo un’agenzia che svolge attività di piccolo tour operator con vendita diretta ai clienti finali e quindi uti-lizziamo quasi esclusivamente pratiche in regime 74ter. Le nostre destinazioni sono in maggioranza Italia ed Europa (UE). Per organizzare gruppi precostituiti richiesti da clienti enti o ditte necessitiamo di incassa-re acconti anche con molto anticipo sulla data di partenza e quei clienti per effettuare il pagamento ci chie-dono una fattura. Se contemporaneamente non riceviamo le fatture degli acquisti dai fornitori, rischiamo di dover anticipare importi anche rilevanti per l’Iva 74ter, che poi recuperemo sì, ma con pesante anticipazio-ne di liquidità?...

La nostra analisi

Possiamo tranquillizzare subito le agenzie che ci leggono: operando con la dovuta attenzione il problema non sussiste. E andiamo a spiegare il perché.     L’art. 74ter del DPR n. 633/1972, che è l’attuazione in Italia del regime del margine o “base da base” stabilito in sede UE (TOMS, Tour Operator Margin Scheme), al comma 7 definisce quale momento impositivo, cioè il momento in cui l’operazione si considera fiscalmente effettuata, “il pagamento integrale del corrispettivo, o l’inizio del viaggio o del soggiorno se antecedente”.     Il DM n. 340/1999 che è il Regolamento applicativo dell’art.74ter, ribadisce all’art. 1 comma 6 che le operazioni di cui trattasi “si considerano in ogni caso rese all’atto del pagamento dell’intero corrispettivo e comunque non oltre la data di inizio del viaggio o del soggiorno; non rileva a tal fine l’avvenuto pag...

Argomento

Istante : [Ci scrive P.V., agenzia associata in provincia di Cremona].

Buongiorno, devo fatturare a società con sede legale a Londra servizi di biglietteria resi in Italia (Mil/Roma treni, Mil/Pmo voli), volevo sapere come trattare i diritti d'emissione relativi a questi tkt utilizzati sul territorio nazionale: imponibili iva al 22% o soggetti IVA art. 7ter?...

La nostra analisi

Se ben comprendiamo l’agenzia emette biglietteria per trasporti domestici resi in Italia, a favore di un cliente società (quindi soggetto passivo d’imposta o comunque impresa) con sede legale a Londra (fuori UE), e ipotizziamo che la sede fiscale del cliente coincida con quella legale (anche se questo non è sempre necessariamente vero ed è bene accertarsene di volta in volta: bisogna chiedere quale è la sede fiscale, a prescindere dalla sede legale).     Nel caso qui esposto, l’attività dell’agenzia di viaggi italiana è quella di intermediazione in nome e per conto del cliente al quale vengono addebitati dei diritti d’emissione dei bigliertti, la cui natura fiscale è quella di compenso per prestazione di intermediazione. La relativa classificazione ai fini Iva in generale si ottiene applicando in modo alquanto complesso una serie di articoli del DPR n. 633/1972 i...

Argomento

Istante : [Ci scrive A.S., agenzia associata in provincia di Taranto].

Buongiorno, abbiamo un quesito semplice, ma che ci sta facendo discutere fra agenzie di viaggi: con quale articolo Iva vanno fatturati i diritti di agenzia sulla biglietteria aerea internazionale?...

La nostra analisi

Argomenti semplici nel fisco italiano ce ne sono ben pochi e per le agenzie di viaggi ancora meno. Vediamo. Premesso che i corrispettivi percepiti dall’agenzia di viaggi nell’ambito dell’attività di intermediazione in nome e per conto del cliente, siano essi denominati diritti d’agenzia pagati dal cliente, oppure provvigioni pagate dal fornitore, si qualificano comunque come compensi di intermediazione, la loro classificazione ai fini Iva si ottiene applicando in modo alquanto complesso una serie di articoli del DPR n. 633/1972 in funzione dei seguenti quattro parametri: tipologia del servizio; domicilio fiscale del cliente e sua tipologia, ossia con partita Iva (B2B) o senza partita Iva (B2C); domicilio fiscale del fornitore B2B; territorialità del servizio cioè luogo ove il servizio si intende fiscalmente prestato.Questa è la tabella dei codici Iva da applicare per l’in...

Argomento

Istante : [Ci scrive M.C., agenzia associata in provincia di Mantova].

La mia preoccupazione riguardo le procedure contabili e gli adempimenti sempre più stringenti mi spinge al confronto con colleghi più preparati di me, ma spesso trovo molta confusione. Per esempio, sto importando dal SDI nel mio software le autofatture e mi trovo Costa Crociere, che da luglio emette autofattura sulle escursioni vendute e differentemente dai TO trovo l’iva nel SDI. Stranezza mai vista per le autofatture....

La nostra analisi

Non è chiaro se il quesito riguarda il motivo per cui Costa Crociere emette autofattura per la provvigione pagata sulle escursioni vendute dall’agenzia, oppure il perché tali autofatture vengano consegnate all’agenzia tramite il SDI. La risposta che segue riguarda il primo aspetto; per il secondo aspetto dovremmo ricevere e verificare l’autofattura scaricata dal SDI in formato PDF ministeriale. Natura delle prestazioni di Costa Crociere. Costa Crociere Spa è un armatore, residente fiscale in Italia, che (nel caso in specie) vende il proprio prodotto tramite agenzie di viaggi residenti fiscali in Italia. Dal punto di vista civilistico la crociera va considerata come un pacchetto turistico in quanto alla prestazione di trasporto si aggiunge una molteplicità di altri servizi non secondari e non marginali ai fini della finalità del viaggio. La ragione per cui l’armatore fatt...

Argomento

Istante : [Ci scrive M.C., agenzia associata in provincia di Mantova].

La mia preoccupazione riguardo le procedure contabili e gli adempimenti sempre più stringenti mi spinge al confronto con colleghi più preparati di me, ma spesso trovo molta confusione. Ponevo per esempio il quesito dell’acquisto della biglietteria aerea low cost e delle registrazioni contabili. Possiamo trattarle come intermediazione e applicare le fee come in passato? Dobbiamo fare l’esterometro, il reverse charge, l’intra... O meglio inserire tutto in 74ter? Se sì la conseguenza anzi il rischio è aumentare il fatturato e arrivare alla soglia della liquidazione mensile...

La nostra analisi

Come si inquadra la vendita della biglietteria aerea. L’espressione low cost è di natura esclusivamente commerciale, mentre dal punto di vista contabile e fiscale non presenta alcuna differenza rispetto alla biglietteria aerea “tradizionale”. In ogni caso siamo nell’ambito dell’attività cosiddetta di intermediazione, ossia dell’acquisto e pagamento di servizi turistici da parte di un’agenzia di viaggi (la mandataria) in nome e per conto di un cliente (il mandante). Poiché il mandato è un contratto a titolo oneroso, costituisce regola e non eccezione che il cliente mandante paghi un corrispettivo al mandatario. Pertanto il diritto d’agenzia è un compenso di intermediazione al pari della eventuale provvigione pagata dal fornitore ed è assoggettato o meno a Iva secondo una complessa matrice che ha come parametri la tipologia del servizio, il luogo in cui si consider...

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